Ministero della Salute: obbligo di comunicazione per operatori MOCA, termini e sanzioni

Ministero della Salute: obbligo di comunicazione per operatori MOCA, termini e sanzioni

pentola

Il Ministero della Salute per mezzo di una circolare chiarisce che l’obbligo di comunicazione degli operatori economici MOCA, come previsto dal D.lgs. 29/2017 (disciplina sanzionatoria per viloazione in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti), è stato fissato per il 31/7/2017. In particolare, l’articolo 6   prevede  un obbligo di comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 posti sotto il controllo degli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA); l’obiettivo della misura è quello di  creare un’anagrafica di settore ed uniformare gli stessi agli altri operatori del settore alimentare. Infatti i regolamenti (CE) nn. 882/2004 e 1935/2004 prevedono l’effettuazione del controllo ufficiale sui materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti anche per quanto riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 2023/2006.

Tale obbligo si rende necessario per consentire alle Autorità sanitarie deputate alle attività di controllo ufficiale dei materiali destinati al contatto con gli alimenti di essere informate della esistenza degli stabilimenti afferenti al settore MOCA posti nel proprio territorio.

La comunicazione di registrazione va inoltrata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) competente per territorio del comune di pertinenza, seguendo le modalità indicate dallo stesso ovvero cartaceo brevi manu o a mezzo pec oppure trasmettendo la documentazione digitale attraverso il sistema telematico www.impresainungiorno.gov.it.

Lo Sportello invierà poi  la notifica alla ASL Competente. L’azienda dovrà inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita.

Per esempio, se un’azienda ha uno stabilimento di produzione in due diversi comuni , dovrà inoltrare due comunicazioni ai relativi SUAP comunali.

L’obbligo di comunicazione è in carico non ai soli produttori ma a tutti gli operatori economici che svolgono una o più delle seguenti attività riguardanti i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, l’aspetto che conta è la sede dello stabilimento dove viene svolta una delle seguenti attività:

  • Produzione in proprio o per conto terzi di:

o       materiali  destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) (compresi i pezzi di ricambio)

o       “materie prime” (MP) destinate alla produzione di MOCA (Per le materie plastiche, l’obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall’obbligo di comunicazione).

  • Trasformazione di MP (comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti. Es. produzione di Tetrapack ® e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni, active packages, ecc.
  • Assemblaggio: comprende la produzione  di oggetti a contatto con alimenti (OCA) partendo da materie prime adatte al contatto con gli alimenti. Ad esempio rientrano attività di produzione di macchinari ed attrezzature del comparto alimentare come impastatrici, affettatrici, macchine da caffè, celle frigorifere, tavoli di lavoro, banchi bar, vetrine espositive, abbattitori di temperatura, banchi bar, tavoli di lavoro per ristorazione, impastatrici, etc.
  •    Deposito ingrosso: comprende la sola attività di stoccaggio e vendita all’ingrosso di MOCA (ovvero materiali per imballaggio ma anche attrezzature e macchinari per il settore alimentare)
  • Distribuzione all’ingrosso: comprende gli OE che svolgono attività di distribuzione all’ingrosso di MP o MOCA (destinati ad altri OE o altre imprese alimentari) anche attraverso forme di commercio tipo e-commerce.

Sono esclusi solo gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale.

SANZIONI

Prima del suddetto Decreto il settore dei MOCA era sottoposto ad una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, ora invece vengono introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari. Tali sanzioni vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all’art. 17 del Reg. CE 1935/04o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana). In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all’esiguità del pericolo) l’organo di controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l’estinzione del procedimento senza sanzioni.

Circolare del Ministero della Salute del 17 luglio 2017