Ceramica: obblighi di legge in materia MOCA

Ceramica: obblighi di legge in materia MOCA

Piatti, bicchieri, brocche, oliere, casseruole in ceramica rientrano tra quelli che, in tema di Sicurezza Alimentare, sono definiti “Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti” o anche MOCA. Sono quindi soggetti a tutta la legislazione che li disciplina, in quanto non devono costituire un rischio per la salute dei consumatori.

Obbligo di registrazione

I ceramisti, che intendono produrre oggetti per uso alimentare, devono prima di tutto comunicare all’autorità sanitaria competente l’inizio dell’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti MOCA, registrandosi come Operatori Economici (OE).

Questa comunicazione, come prescritto dal Decreto Legislativo n. 29/2017, va inoltrata alla ASL competente per mezzo del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

L’obiettivo del legislatore è stato quello di creare un’anagrafica di settore ed uniformare gli operatori economici (OE) agli operatori del settore alimentare (OSA), al fine di consentire la programmazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.

Rintracciabilità

La norma quadro per tutti i MOCA è il Regolamento (CE) n.1935/2004, che viene applicata ai materiali e oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo stato di prodotti finiti destinati al contatto con gli alimenti o già a contatto o di cui si prevede ragionevolmente tale utilizzo, nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.

La rintracciabilità dei MOCA, come indicato nell’art. 17 del regolamento, deve essere garantita in tutte le fasi per facilitare i controlli, i ritiri dei prodotti, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità. Le imprese devono quindi utilizzare sistemi e procedure per l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti gli oggetti, nel caso anche le sostanze e i prodotti usati durante la lavorazione.

Le aziende devono quindi elaborare e conservare un registro di rintracciabilità che possa mettere in correlazione nel corso delle lavorazioni il lotto delle materie prime (argille, smalti, colori, cristalline, decalcomanie, ecc.) e i prodotti finiti (lotto, articolo, quantità, ecc.).

Buone pratiche di lavorazione e Controllo della Qualità

Un requisito generale del Regolamento (CE) n. 1935/2004 è che tutti i MOCA vengano prodotti seguendo buone pratiche di fabbricazione o GMP (Good Manufacturing Practices), per garantire che siano inerti, evitare il trasferimento di sostanze chimiche ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo il consumatore ed evitare modifiche inaccettabili alla composizione e/o il deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell’alimento stesso.

Questo concetto viene approfondito nel Regolamento (CE) n.2023/2006 e stabilisce che nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti venga istituito e attuato un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato, con procedure e istruzioni, che tenga conto dell’adeguatezza del personale, delle attrezzature e delle dimensioni dell’impresa.

Il sistema di controllo qualità deve essere documentato con procedure o istruzioni e deve inoltre essere integrato anche da aspetti riguardanti l’igiene.

La norma fa riferimento inoltre a misure specifiche da attuare per materiali particolari per far fronte ai rischi relativi al loro utilizzo riconducibili a migrazioni di componenti, alla presenza irregolare di metalli o a contaminazioni da smalti.

Per i prodotti in ceramica sono definiti limiti di cessione di elementi quali piombo e cadmio. Nello specifico la Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, modificata poi in alcuni punti dalla Direttiva 2005/31/CE della Commissione, fissa i limiti quantitativi (mg/dm2) per queste sostanze in base all’oggetto in ceramica preso in considerazione (oggetti riempibili e non, profondità interna, utensili e recipienti).

Dichiarazione di conformità

Un’altra specifica è riportata nell’art. 2 bis della Direttiva 2005/31/CE, che completa quanto definito nell’art.16 della norma quadro e riguarda la dichiarazione di conformità, ovvero una dichiarazione scritta che attesti la conformità dei materiali e oggetti alle norme vigenti. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Unione europea (art.2 D.M. 01/02/2007).

Per gli oggetti in ceramica, la dichiarazione deve essere inclusa nelle varie fasi della commercializzazione, compresa la fase di vendita al dettaglio.

Nell’Allegato III della direttiva sono elencate le informazioni che andranno riportate:

  • identità e indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto finito e dell’importatore che lo importa nella Comunità;
  • identificazione dell’articolo e possibilità d’impiego;
  • data della dichiarazione;
  • attestato che l’oggetto di ceramica soddisfa le prescrizioni della direttiva 2005/31/CE e del Regolamento (CE) n.1935/2004.

Obbligo di etichettatura

L’art. 15 del Reg. (CE) n.1935/2004 regolamenta l’etichettatura dei MOCA.

Devono essere riportare le seguenti informazioni:

  • la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o indicazione specifica del loro impiego oppure il simbolo riconosciuto
  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito all’interno della Comunità;
  • presenza del lotto sull’oggetto o sulla confezione di vendita;
  • se necessario, speciali istruzioni per garantire un impiego sicuro e adeguato.